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D.P.R. 16/12/1992 n. 4951 . Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. Art. 283. (art. 106 cod. Str.) (sovrapattini delle macchine agricole cingolate) 1 . I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino è quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo. 2 . Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione emanate dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. 3 . La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli. 4 . Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 dan/cm2. Art. 284. (art. 106 cod. Str.) (ganci delle macchine agricole semoventi) 1 . I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie: a - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; a1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg; b - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg; c - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg; d - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; d1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; d2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg; d3 - per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg. 2 . Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. 3 . I tipi dei ganci devono essere approvati dal ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione. Art. 285. (art. 106 cod. Str.) (occhioni delle macchine agricole trainate) 1 . Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie: e - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente; e1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg; e2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg; e3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg; f - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; f1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente; f2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg; f3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg. 2 . Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. 3 . I tipi degli occhioni devono essere approvati dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione. Art. 286. (art. 106 cod. Str.) (timoni delle macchine agricole trainate) 1 . I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da effettuare secondo criteri tecnici fissati dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c.; il calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso è destinato e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle diverse condizioni d'impiego nonché delle caratteristiche del materiale. Art. 287. (art. 106 cod. Str.) (verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso). 1 . L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale (q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente. 2 . L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. Art. 288. (art. 106 cod. Str.) (inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole) 1 . La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, è effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli. Art. 289. (art. 106 cod. Str.) (caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole) 1 . Il ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con i ministri dei trasporti e della sanità. Paragrafo 3. Certificati di idoneità e di omologazione, carta di circolazione delle macchine agricole (artt. 107-110 codice della strada) Art. 290. (art. 107 cod. Str.) (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole) 1 . Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie. 2 . Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo. 3 . Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c.. Art. 291. (art. 107 cod. Str.) (verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole) 1 . Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, concernono il controllo: 1.1 . Dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore; 1.2 . Dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti; 1.3 . Dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi; 1.4 . Della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola; 1.5 . Dei dispositivi di frenatura prescritti; 1.6 . Delle masse massime ammesse sui pneumatici; 1.7 . Degli organi di traino se presenti; 1.8 . Della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe; 1.9 . Delle targhette e delle iscrizioni regolamentari. 2 . Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo: 2.1 . Della potenza del motore di trazione; 2.2 . Del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo; 2.3 . Del serbatoio del combustibile; 2.4 . Dell'opacità dei fumi di scarico; 2.5 . Del livello sonoro emesso nell'ambiente; 2.6 . Del livello sonoro all'orecchio del conducente; 2.7 . Del sedile del conducente e dell'accompagnatore; 2.8 . Del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento; 2.9 . Dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici; 2.10 . Della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote; 2.11 . Del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti;
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